Image Alt

FAQ

1. Qual è la differenza tra un nido famiglia e una Tagesmutter?

Il nido famiglia è un servizio alla prima infanzia regolamentato a livello regionale, che prevede l’accoglienza di un piccolo gruppo di bambini nella fascia 0-3 anni in una casa. In Lombardia l’ente gestore del nido famiglia è obbligatoriamente un’associazione di famiglie o comunque un ente senza fini di lucro. La Tagesmutter è la professionista affidataria dei bambini.

2. Quali competenze e titoli di studio sono necessari per aprire un nido famiglia in Lombardia?

La legge lombarda non prevede obbligo formativo per l’apertura di un nido famiglia. Prevede che le famiglie “concordino modalità organizzative e proposta educativa assumendosene in toto la responsabilità”

3. Esiste in Lombardia un corso abilitante alla professione di Tagesmutter obbligatorio per lo svolgimento di questa attività?

Assolutamente no. Quella della Tagesmutter è una professione non riconosciuta e come tale non esiste un corso abilitante né un albo professionale, ai sensi della legge n.4/2013 sulle professioni non riconosciute.

4. È obbligatorio lavorare con una cooperativa?

No, quello che è necessario è che l’ente gestore del nido famiglia sia un’associazione o un altro ente senza fini di lucro, quindi non necessariamente una cooperativa. Questo non significa che chi si occupa dei bambini non abbia diritto ad una remunerazione.

5. È possibile aprire una ditta individuale e fatturare direttamente alle famiglie il servizio di cura dei bambini come Tagesmutter?

L’accoglienza di un piccolo gruppo di bambini nella fascia 0-3 anni in una casa è denominato “nido famiglia” e come tale soggetto alla normativa sul nido famiglia.

6. La casa deve avere dei requisiti particolari? Esiste una metratura minima o altre prescrizioni strutturali da seguire?

I locali devono essere ad uso abitativo con impianti a norma. Non esiste altra prescrizione.

7. La casa deve essere obbligatoriamente di proprietà di una delle famiglie o della Tagesmutter?

La casa deve essere “in uso” all’associazione che gestisce il nido famiglia.

8. Ci possono essere animali domestici in casa?

Non ci sono divieti in tal senso. Vale il principio che le famiglie concordano una modalità organizzativa.

9. Aprire un nido famiglia è una reale opportunità lavorativa remunerata?

È un’attività che consente una gratificazione umana e professionale concreta.

10. Il numero massimo di bambini che si possono accogliere è 5 in compresenza. E se siamo in due ad occuparci dei bimbi? E se ho dei figli miei?

Il numero massimo di bambini è tassativamente 5 in compresenza, indipendentemente dal numero di persone che si occupano dei bambini. Eventuali figli propri se appartenenti alla fascia 0-3 anni entrano nel computo.

11. Sono soggetta a controlli ATS? Del Comune?

Gli organi di controllo competenti sono il Comune e l’ATS territoriali.

12. E’ possibile per le famiglie richiederei bonus INPS?

Sì, i genitori dei bambini iscritti al nido famiglia possono richiedere il bonus INPS.

13. Le famiglie possono scaricare la retta pagata per il nido famiglia?

Sì, al pari di qualsiasi retta di nido tradizionale.

14. Devo chiedere un’autorizzazione per aprire?

L’apertura di un nido famiglia non richiede autorizzazione, ma è soggetta all’invio di una Comunicazione Preventiva di Esercizio (CPE).

15. Che cos’è l’accreditamento? È obbligatorio per operare?

L’accreditamento è una procedura amministrativa che consente l’inserimento negli elenchi dei servizi del Comune. Non rappresenta una condizione di funzionamento, ma solo una possibilità eventualmente da valutare.

Nido famiglia, normativa Regione Lombardia

Questo documento ha valore informativo. La versione valida e ufficiale è pubblicata sul BURL.


Nido famiglia normativa Lombardia – Legge regionale 6 dicembre 1999 – n.23

Art.2 (obiettivi)

(J) Promuovere e sostenere le iniziative finalizzate alla creazione di reti primarie di solidarietà, l’associazionismo e la cooperazione, al fine di favorire forme di auto-organizzazione e di aiuto solidaristico tra le famiglie per la cura dei bambini, degli adolescenti, degli anziani, dei disabili.

 

Art.4 (Potenziamento dei servizi socio-educativi, agevolazioni per l’acquisto di strumenti tecnologicamente avanzati, formazione professionale, interventi socio sanitari.)

(2) La Regione promuove e sostiene l’adozione, preferibilmente con l’intervento dei comuni, di iniziative innovative da parte di associazioni e di organizzazioni di privato sociale, finalizzate a:

(a) realizzare forme di auto-regolazione e mutualità familiari, quali i “nidi famiglia”. Per nido famiglia s’intende l’attività di cura di bambini da 0 a 3 anni, svolta senza fini di lucro, promossa e autogestita da famiglie utenti;

(e) agevolare la ricerca di persone che accudiscono bambini a domicilio, favorendo la predisposizione di elenchi di persone qualificate disponibili all’esercizio di tale attività.

(6) La Regione nell’ambito dell’attività di formazione professionale di sua competenza:

(a) coordina e finanzia programmi, rivolti prioritariamente alle donne, in particolare in materia di aggiornamento e riconversione professionale, al fine di favorire il reinserimento nel sistema occupazionale del cittadino che ha interrotto l’attività lavorativa per motivi di maternità e/o di cura di un componente del nucleo familiare;
(b) promuove corsi di formazione rivolti a soggetti che operano nell’ambito dei servizi socio-educativi;

 

Art. 5 (Promozione dell’associazionismo familiare)
La Regione, in attuazione dei principi di sussidiarietà, in base al quale vengono gestite dall’ente pubblico le funzioni che non possono essere più adeguatamente svolte dall’autonomia dei privati come singoli o nelle formazioni sociali in cui si svolge la loro personalità, valorizza e sostiene la solidarietà tra le famiglie, promuovendo le associazioni e le formazioni di privato sociale rivolte a: (a) organizzare ed attivare esperienze di associazionismo sociale, atto a favorire il mutuo aiuto nel lavoro domestico e di cura familiare, anche mediante la creazione di “banche del tempo”; (b) promuovere iniziative di sensibilizzazione e formazione al servizio delle famiglie, in relazione ai loro compiti sociali ed educativi.


DGR 20588 dell’ 11.02.05, circolari attuative n.11 e n.45 del 18.10.2005

(4) Si rammenta che i nidi famiglia non sono soggetti ad autorizzazione al funzionamento ma devono presentare dichiarazione di inizio attività al comune di ubicazione e per conoscenza alla ASL. La dichiarazione di inizio attività deve essere presentata dalle famiglie associate/associazioni familiari.

Ubicazione
Il nido famiglia, in quanto tipologia domiciliare, può essere realizzato: (a) nell’abitazione di residenza di una delle famiglie associate, (b) in un appartamento in uso ad una delle famiglie (comodato o affitto o proprietà) destinato a nido famiglia; (c) in uno spazio che abbia i requisiti della civile abitazione, in affitto, proprietà o comodato d’uso ad una delle famiglie.

Gestione
Il nido famiglia è promosso associazioni familiari (ai sensi della L.r.23/99) o da famiglie/utenti associate costituite in osservanza all’ordinamento delle associazioni non riconosciute e quindi regolate dagli accordi tra gli associati anche mediante la stipulazione di una scrittura privata secondo la normativa vigente.

Il modello educativo e gestionale ritenuto più idoneo per il nido famiglia è scelto dalle famiglie associate.

Le famiglie possono gestire il nido famiglia (a) direttamente attraverso l’individuazione della persona che si occuperà dell’accudimento dei bambini; (b) tramite affidamento a terzi (professionisti, cooperative, ecc.) di tutte o parte delle prestazioni.

Capacità ricettiva
La capacità ricettiva massima è determinata in 5 posti.

Condivisione spazi
Non sono previste possibilità di condivisione spazi.

Preparazione pasti
I pasti possono essere preparati:

  • all’interno del nido famiglia
  • all’esterno mediante catering, secondo quanto specificato per nidi e micronidi
  • all’esterno dalla famiglia, ma solo per il proprio bambino

Ricettività
Fino a 5 posti

Personale
Le famiglie associate concordano le modalità organizzative e la proposta educativa tenuto conto delle effettive necessità assistenziali ed educative dei bambini assumendosene in toto la responsabilità

Requisiti generali della struttura
Il nido famiglia deve essere realizzato in insediamento a carattere abitativo, preferibilmente di residenza, o comunque in uso o a disposizione di una delle famiglie associate o di associazioni di famiglie. Ogni nido famiglia deve garantire il possesso dei requisiti previsti dalle norme vigenti in materia di civile abitazione.

Articolazione della struttura
Il bagno realizzato con vasca/doccia, vaso e lavabo dovrà essere dotato di ogni accorgimento, senza l’obbligo di modifiche strutturali, per consentirne l’uso da parte dei bambini e per evitare situazioni di pericolo.

Spazi per cucina/scaldavivande
Cucina ad uso abitazione

Hai qualche altra domanda?